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LEGGE 31 luglio 1952, n. 1078

Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica.

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Testo in vigore dal:  5-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia;
d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica;
II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze chimiche; h) scienze naturali.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e così via alternativamente.