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LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

Integrazioni della legge 25 novembre 1962 n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:
"Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purché di provata idoneità.
La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio".