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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684

Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1964)
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Testo in vigore dal:  16-12-1964
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Art. 3

Tipo delle strutture da adottare negli edifici pubblici e privati


Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.
((Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purché di provata idoneità.
La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio))
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