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LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224

Integrazioni della legge 25 novembre 1962 n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 16-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti
i seguenti commi:
  "Particolari  strutture  portanti, che non rispondono alle predette
caratteristiche,   potranno   essere   ammesse   purche'  di  provata
idoneita'.
  La   relativa   dichiarazione  e'  rilasciata  dal  presidente  del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su conforme parere dello
stesso Consiglio".