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LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160

Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i depositi franchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-12-1964
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dall'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.