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LEGGE 2 novembre 1964, n. 1160

Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i depositi franchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 2-12-1964
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Magazzini  generali  autorizzati  al  deposito di merci estere e
nazionali,  ai  sensi del regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 2290,
convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche
ed  integrazioni,  non  sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della
costituzione  della scorta prevista dall'articolo 12, lettera c), del
regio  decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge
8  febbraio  1934,  n.  367,  e dall'articolo 32 del regio decreto 20
luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi
ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1741,  e  dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
28  giugno 1955, n. 620, per una capacita' non superiore a metri cubi
200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di
olii  minerali  e  loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli,
sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.