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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal:  14-1-1934

Art. 12



Sulle domande di concessione provvede, a suo giudizio insindacabile il Ministro per le corporazioni, di concerto con, il Ministro per le finanze. e sentito il parere della Commissione indicata nell'art. 15.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

a) l'oggetto principale dell'azienda;

b) la natura dei prodotti da immettere nei depositi, distinti secondo la specie, e per ciascuna di esse la quantità massima autorizzata;

c) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente, per conto proprio, in quanto sia anche titolare di una licenza generale d'importazione, o altrimenti per conto altrui, una scorta di prodotti petroliferi nella misura indicata nel decreto di concessione, nonché la ripartizione di tale riserva secondo la natura dei prodotti stessi;

d) l'obbligo del titolare, quando il deposito non sia destinato al consumo diretto del concessionario, di consentire la priorità nella fornitura ai servizi pubblici, i quali potranno essere, in caso di necessità, indicati con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati;

e) l'obbligo di assumere e tenere maestranze ed impiegati tecnici ed amministrativi di nazionalità italiana, salvo deroghe da accordarsi, caso per caso, dal Ministro per le corporazioni;

f) gli obblighi previsti dalle lettere c), d), g) dell'articolo 3.