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LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242

Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1974)
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Testo in vigore dal:  18-12-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:
a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanità; la designazione del Ministro per la sanità dovrà cadere su un sanitario;
c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;
f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto".
Fa parte altresì del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.