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REGIO DECRETO-LEGGE 18 agosto 1942, n. 1175

Riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. (042U1175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
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Testo in vigore dal:  18-12-1964
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Art. 5

((Il Consiglio di amministrazione è composto come segue:
a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
b) da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanità; la designazione del Ministro per la sanità dovrà cadere su un sanitario;
c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
d) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
e) da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;
f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto))
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