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LEGGE 12 novembre 1964, n. 1242

Modificazione agli articoli 3, 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1974)
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Testo in vigore dal: 18-12-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  del  regio  decreto-legge  18  agosto 1942, n. 1175,
convertito  in  legge  5  maggio  1949,  n.  178,  e'  sostituito dal
seguente:
  "Il Consiglio di amministrazione e' composto come segue:
    a) dal presidente dell'O.N.I.G.;
    b)   da  sei  funzionari  dello  Stato,  scelti  su  designazione
rispettivamente,  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, del
Ministro  per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per
il  lavoro  e  la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del
Ministro  per la sanita'; la designazione del Ministro per la sanita'
dovra' cadere su un sanitario;
    c) da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
    d)   da   due   membri   scelti  fra  le  sei  persone  designate
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;
    e)  da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione
nazionale mutilati per servizio;
    f) da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto
dal personale stesso a scrutinio segreto".
  Fa  parte  altresi'  del  Consiglio  di  amministrazione,  con voto
consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.