stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1969)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 31



Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere in maniera che siano compresi nella tutela assicurativa gli eventi occorsi al lavoratore durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza a quello di lavoro salvo il caso di interruzione o deviazione per motivi di interesse personale o, comunque, indipendenti dai lavoro.
Con le stesse norme saranno, analogamente, disciplinati i casi di infortunio occorsi durante il trasferimento alla località di lavoro o durante il ritorno di lavoratori ingaggiati per attività, da svolgere in località distanti dalle loro residenze, purché il normale o prestabilito itinerario di andata e di ritorno non sia stato aiutato o interrotto, se non per necessità essenziali.
Alla spesa relativa alla applicazione delle norme suddette si provvederà mediante una addizionale sui contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da determinarsi e da ripartirsi nelle misure e nei modi che saranno stabiliti con le norme stesse.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precedente.(1)
((2))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1963

SEGNI FANFANI - BERTINELLI - TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

-------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 marzo 1965, n. 158 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 1 dicembre 1966, n. 1086 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio in itinere, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo".