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LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1969)
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Testo in vigore dal: 1-1-1963
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo  1  del  regio  decreto  17  agosto  1935,  n.  1765,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
le malattie professionali delle persone le  quali,  nelle  condizioni
previste dal presente decreto, siano addette  a  macchine  mosse  non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione,  ad
apparecchi e impianti elettrici  o  termici,  nonche'  delle  persone
comunque occupate in edifici o in ambienti  organizzati  per  lavori,
opere o servizi, i  quali  comportino  l'impiego  di  tali  macchine,
apparecchi o impianti. 
  L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine,  gli
apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano  adoperati
dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento. 
  L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non  ricorrano
le ipotesi di cui ai  commi  precedenti  per  le  persone  che  nelle
condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori: 
    1) di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,  demolizione  di
opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche
in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle  opere
stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di  innaffiatura,  spalatura
della neve, potatura degli alberi e diserbo; 
    2) di messa in opera,  manutenzione,  riparazione  modificazione,
rimozione degli impianti all'interno o  all'esterno  di  edifici,  di
smontaggio,  montaggio,  manutenzione,  riparazione,  collaudo  delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
    3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di  opere  o  impianti
per la bonifica o il miglioramento  fondiario,  per  la  sistemazione
delle frane e dei  bacini  montani,  per  la  regolamentazione  o  la
derivazione di sorgenti, corsi  o  deflussi  d'acqua,  compresi,  nei
lavori di manutenzione, il diserbo  dei  canali  e  il  drenaggio  in
gallerie; 
    4) di scavo a cielo aperto  o  in  sotterraneo  od  a  lavori  di
qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
    5) costruzione manutenzione, riparazione  di  ferrovie,  tramvie,
filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio; 
    6)     di      produzione,      trasformazione,      estriazione,
approvvigionamento,  distribuzione   del   gas,   dell'acqua,   della
elettricita', compresi quelli  relativi  alle  aziende  telegrafiche,
telefoniche,  radiotelegrafiche   e   televisive;   di   costruzione,
riparazione,  manutenzione  e  rimozione  di  linee  e  condotte;  di
collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini; 
    7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di  mezzi
meccanici o animali; 
    8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 
    9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli 
    terrestri, nautici o aerei, nonche' il posteggio anche all'aperto
di mezzi meccanici; 
    10) di carico e scarico; 
    11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,  fluviale  ed
aerea, eccettuato il personale  di  cui  all'articolo  34  del  regio
decreto-legge 20 agosto 1923,  n.  2207,  concernente  norme  per  la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
    12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa
la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle  perle
e  del  tonno;  della  vallicoltura,   della   mitilicoltura,   della
ostricoltura; 
    13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di  sostanze,
o  di  prodotti   esplosivi,   esplodenti,   infiammabili,   tossici,
corrosivi,  caustici,  radioattivi,  nonche'   ai   lavori   relativi
all'esercizio di aziende destinate a  deposito  o  vendita  di  dette
sostanze o prodotti; 
    14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 
    15)  degli  stabilimenti  metallurgici  meccanici,  comprese   le
fonderie; 
    16) delle concerie; 
    17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
    18)  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  saline,  compreso  il
trattamento  e  la  lavorazione  delle  materie  estratte,  anche  se
effettuati in luogo di deposito; 
    19) di produzione del cemento,  della  calce,  del  gesso  e  dei
laterizi; 
    20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi  o  natanti,
nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 
    21) dei pubblici metalli o delle macellerie; 
    22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le  del
Corpo nazionale vigili del fuoco; 
    23) per il servizio di salvataggio; 
    24) per il servizio di vigilanza  privata,  comprese  le  guardie
giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 
    25) per il servizio di nettezza urbana; 
    26) per l'allevamento, riproduzione  e  custodia  degli  animali,
compresi i lavori nei giardini zoologici; 
    27) per l'allestimento, la  prova  o  l'esecuzione  dei  pubblici
spettacoli,  per  l'allestimento  o   l'esercizio   dei   parchi   di
divertimento; 
    28) per lo svolgimento di esperienze  ed  esercitazioni  pratiche
nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3. 
  Sono pure considerate  addette  ai  lavori  di  cui  al  primo  del
presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste  dal
presente decreto, sono comunque occupate  dal  datore  di  lavoro  in
lavori complementari o sussidiari, anche quando  lavorino  in  locali
diversi e  separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
principale. 
  L'obbligo  dell'assicurazione  di  cui  al  presente  articolo  non
sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente
a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente  assunti  per
la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato. 
  Sono  escluse  altresi'  dall'assicurazione  secondo  il   presente
decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10),  14),  24)  e  26),
nonche' al n. 13) limitatamente al deposito  e  all'impiego,  quando,
essendo svolte per conto e nell'interesse di  un'azienda  agricola  o
forestale,   ricadono   in   quelle   tutelate   dal    decreto-legge
luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450  e  relativo  regolamento
approvato con decreto  luogotenenziale  21  novembre  918,  n.  1889,
concernente  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  in
agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e
getto di esse eseguiti da piu' tre operai".