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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal:  2-10-1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione contenuta nell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alla lettera a) dell'articolo 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.