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LEGGE 11 aprile 1955, n. 380

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal:  31-5-1955

Art. 14


Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.