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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/12/1975)
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Testo in vigore dal: 2-10-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta  nell'articolo 14 della legge 11 aprile
1955,  n.  380,  concernente  la  riduzione  ad anni 15 del minimo di
servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
    nei  casi  di  cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni  o  per  inabilita'  assoluta e permanente comprovata con visita
medica  collegiale  da  richiedersi nel termine perentorio di un anno
dalla cessazione;
    nei   casi   previsti   alla  lettera  a)  dell'articolo  29  del
regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.