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LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745

Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2023)
Testo in vigore dal:  18-3-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate.
L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, non può esigere gli utili senza esibire i titoli alla società emittente o alle aziende di credito o società finanziarie incaricate del pagamento e non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere.
I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea, abbia avuto luogo. (2)
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 febbraio 1964, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 aprile 1964, n. 191 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 della legge 20 dicembre 1962, numero 1745, e l'azionista può esigere gli utili, in deroga all'art. 4 della legge medesima, mediante consegna delle cedole separatamente dal titolo salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 1715".
La L. 12 aprile 1964, n. 191, di conversione del D.L. 23 febbraio 1964, n. 27 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
medesimo."
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 17 marzo 2023, n. 25 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente".