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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2023, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. (23G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 2023, n. 52 (in G.U. 15/05/2023, n. 112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
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Testo in vigore dal:  16-5-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del Codice civile»;
Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante «Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari» e in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e in particolare, l'articolo 36;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2022/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre la relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini
((dei capi dal II al VII del presente decreto))
si intendono per:
a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del del 30 maggio 2022;
c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
d) «registro per la circolazione digitale» o «registro»: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del ;
h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del ;
i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del ;
j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
m) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) «soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura
((di risoluzione o di liquidazione))
coatta amministrativa o giudiziale;
r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del
((codice di cui al))
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
s) «ente creditizio»:
((il soggetto))
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
t) «depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 ;
u) «MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;
v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.
((v-bis) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica))
.
2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.