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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  26-3-1963
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Art. 51

Istituzione di posti di assistente


In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65.
((3a))

La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presenta legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria.
Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione.
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AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 2 marzo 1963, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-1963."