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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal: 25-12-1964
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
Incremento e   proroga   dei  programmi  dell'edilizia  scolastica  -
           Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.

  Il  programma  di  finanziamento a favore dell'edilizia scolastica,
previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno
1965 con le modifiche di cui alla presente legge.(5)
  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e'  autorizzato ad assumere
impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250
milioni   nell'esercizio   1963-64   e   per   lire   3.250   milioni
nell'esercizio  1964-65,  comprensivi  per  i  primi due esercizi dei
1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645,
ripartiti come segue:
    1) Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare:
1.750  milioni  negli  esercizi  1962-63  e  1963-64,  e  lire  1.500
nell'esercizio 1964-65; ((5a))
    2)  per  contributi  destinati  agli  edifici delle scuole per il
completamento  dell'obbligo  dopo il quinquennio elementare, comprese
le  scuole  d'arte,  nonche' degli istituti professionali: lire 1.750
milioni  negli  esercizi  1962-63  e  1963-64,  e  lire 1.250 milioni
nell'esercizio 1964-65; ((5a))
    3)   per  contributi  destinati  agli  edifici  delle  scuole  in
locazione:  lire  750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire
500 milioni nell'esercizio 1964-65.((5a))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La L. 20 marzo 1964, n. 115 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'art. 1,
comma  primo,  della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e con l'articolo 2
della  legge  2  marzo  1963,  numero  166,  sono istituiti 130 posti
dall'anno accademico 1964-65."
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AGGIORNAMENTO (5a)
  La  L. 18 dicembre 1964, n.1358 ha disposto (con l'art. 13 comma 1)
che  "A tutti gli effetti e' abrogata la ripartizione dei contributi,
di  cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge
24 luglio 1962, n. 1073."