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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1970)
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Testo in vigore dal:  23-8-1962 al: 7-3-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole.


Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.
Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:
1) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;
2) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;
3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonché per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.