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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1142

Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° Centenario dell'Unità d'Italia.

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Testo in vigore dal:  23-11-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia, istituito con l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1959 t, n. 1235, è autorizzato a contrarre mutui, per un importo complessivo non superiore a lire 3.000.000.00 ad integrazione delle disponibilità finanziarie occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità istituitive.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al suddetto Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da somministrarsi in base ad autorizzazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, garantiti con iscrizione ipotecaria sugli immobili costruiti dal Comitato stesso.
I mutui previsti dal precedente comma sono altresì assistiti dalla garanzia dello Stato.
Tali mutui, per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento del Comitato nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta quanto disposto con l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235.