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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1142

Norme integrative alla legge 30 dicembre 1959, n. 1235, relativa all'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del 1° Centenario dell'Unità d'Italia.

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Testo in vigore dal: 23-11-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Comitato  nazionale  per  la  celebrazione del primo centenario
dell'Unita'  d'Italia,  istituito  con  l'articolo  1  della legge 30
dicembre  1959  t,  n. 1235, e' autorizzato a contrarre mutui, per un
importo complessivo non superiore a lire 3.000.000.00 ad integrazione
delle  disponibilita'  finanziarie  occorrenti  per il raggiungimento
delle sue finalita' istituitive.
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al suddetto
Comitato nazionale mutui fino alla concorrenza di lire 3 miliardi, da
somministrarsi   in  base  ad  autorizzazioni  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  garantiti  con iscrizione ipotecaria sugli
immobili costruiti dal Comitato stesso.
  I mutui previsti dal precedente comma sono altresi' assistiti dalla
garanzia dello Stato.
  Tali  mutui,  per la parte non estinta, all'atto dello scioglimento
del  Comitato  nazionale, saranno trasferiti con gli immobili, giusta
quanto  disposto  con  l'articolo  3 della legge 30 dicembre 1959, n.
1235.