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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1235

Contributo straordinario dello Stato alla spesa per le celebrazioni nazionali del primo centenario dell'Unità d'Italia da tenersi a Torino nel 1961.

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Testo in vigore dal:  4-2-1960

Art. 3


Il programma ed il regolamento generale dell'Esposizione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della Convenzione internazionale firmata a Parigi il 22 novembre 1928, saranno approvati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
Con decreto dello stesso Ministro sarà nominato il commissario generale del Governo per l'Esposizione.