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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  15-8-1965
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Art. 27

Agevolazioni finanziarie


Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:
lire 8 miliardi, in ragione di lire 1.600 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, nella misura prevista dal secondo comma del precedente articolo 8, per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;
lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni e di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 febbraio 1956, n. 53;
lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.
È autorizzato il limite di impegno di lire 600 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le annualità relative saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 600 milioni nel 1960-61; 1.200 milioni nel 1961-62; 1.800 milioni nel 1962-63; 2.400 milioni nel 1963-64; 3.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 2.400 milioni nel 1990-91; 1.800 milioni nel 1991-92, 1.200 milioni nel 1992-93; e 600 milioni nel 1993-94.
Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura del 2 per cento per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. (6)
Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 34 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.
Il tasso di interesse sul debito, sia nel caso di terreni venduti nello stesso quinquennio dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, sia nel caso di terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria, sia nel caso di terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240, non può superare il limite massimo del 2 per cento.
((6a))

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1 febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 maggio 1965, n. 590 ha disposto (con l'art. 26, commi 2 e 3) che "Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 14 luglio 1965, n. 901 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione."