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LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1967)
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Testo in vigore dal:  31-5-1967
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Art. 3


L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito con il seguente:
"Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero
((o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione))
, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nella assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione della assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge. I contributi relativi sono a carico dello Stato". (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 dicembre 1965, n. 1424 ha disposto (con l'articolo unico) che:
"L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione"".