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LEGGE 3 aprile 1961, n. 284

Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/1967)
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Testo in vigore dal: 12-5-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  prima  parte  del secondo comma dell'articolo 1 della, legge 10
marzo 1955, n. 96, e' sostituita con la seguente:
  "Tale  assegno  sara'  attribuito qualora causa della perdita della
capacita' lavorativa siano stati".