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LEGGE 14 agosto 1960, n. 939

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

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Testo in vigore dal:  22-9-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Società medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi già assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178.