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LEGGE 14 agosto 1960, n. 939

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

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Testo in vigore dal: 22-9-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario
della  Societa'  mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato
ad  assumere  un'ulteriore  partecipazione al capitale della Societa'
medesima,   mediante  sottoscrizione  di  un  numero  di  azioni  per
l'importo  di  lire  16 miliardi, ferma restando la partecipazione di
lire  4  miliardi  gia' assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n.
178.