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LEGGE 7 marzo 1958, n. 178

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

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Testo in vigore dal:  6-4-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato a:
a) corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
b) assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
c) effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.