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LEGGE 9 agosto 1960, n. 869

Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

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Testo in vigore dal:  27-8-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960.
Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art. 4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la data del 30 settembre 1960.