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LEGGE 18 ottobre 1959, n. 945

Modificazioni e integrazioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1960)
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Testo in vigore dal:  27-8-1960
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Art. 4


All'art. 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti commi:

Per i concimi fosfatici composti, miscelati e complessi, binari e ternari, il titolo deve essere espresso in anidride fosforica solubile in acqua e citrato ammonico.
((1))

Il titolo dell'azoto, dell'anidride fosforica e dell'ossido di potassio, nonché, quando indicato, quello dei componenti secondari dei concimi, deve essere espresso con una sola cifra e deve rappresentare la percentuale minima in peso del principio, riferita a cento parti del concime.
((1))

L'indicazione, sugli involucri, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, della presenza nei concimi di elementi micronutritivi è consentita soltanto per il boro, il manganese, il molibdeno, il rame, lo zinco.
((1))

L'indicazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dalla dichiarazione del titolo minimo di ciascun microelemento impiegato espresso come percentuale in peso del principio allo stato elementare, riferito a cento parti del concime.
((1))

Il titolo minimo prescritto per ciascun elemento micronutritivo indicato nel terzo comma del presente articolo è:

boro uno per mille
manganese uno per cento
molibdeno mezzo per mille
rame uno per mille
zinco uno per mille

Per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non è ammessa alcuna tolleranza in meno rispetto al dichiarato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1959

GRONCHI SEGNI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - COLOMBO - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 9 agosto 1960, n. 869 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le prescrizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore con il 30 settembre 1960".