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LEGGE 9 agosto 1960, n. 869

Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari.

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Testo in vigore dal: 27-8-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prescrizioni  di  cui  ai commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, entreranno in vigore
con il 30 settembre 1960.
  Gli imballaggi recanti iscrizioni non conformi alle norme dell'art.
4 della legge succitata, se riempiti entro il 30 agosto 1960 potranno
rimanere in circolazione fino ad esaurimento ma comunque non oltre la
data del 30 settembre 1960.