stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1960, n. 62

Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli articoli 6, 9 e 10 della legge 3 aprile 1958, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 6, primo comma, dopo le parole: "è soppressa", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 1958";
b) al testo dell'art. 9 è anteposto il seguente comma: "Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente dal 30 per cento al 100 per cento per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 dicembre 1948 o per malattia professionale manifestatasi fino a tale data sono aumentate del 20 per cento", e aggiunto il seguente ultimo comma: "Gli aumenti disposti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1958";
c) nell'art. 10, dopo le parole: "verificatisi dal 1 gennaio 1958", sono aggiunte le seguenti: "a decorrere dalla data stessa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA