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LEGGE 3 aprile 1958, n. 499

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal:  11-6-1958

Art. 10



Le modificazioni disposte con la presente legge, salvo quanto diversamente stabilito per gli infortuni avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958 o per le malattie professionali manifestatesi prima di tale data, si applicano ai casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi dal 1° gennaio 1958.