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LEGGE 3 aprile 1958, n. 499

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal:  11-6-1958

Art. 9



Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro avvenuto posteriormente al 31 dicembre 1948 e anteriormente al 1° gennaio 1958 o per malattia professionale manifestatasi nello stesso periodo di tempo sono aumentate del 20 per cento.
Le rendite per morte e quelle per inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura avvenuto anteriormente al 1° gennaio 1958 definite o da definirsi in base alla legge 20 febbraio 1950, n. 64, sono aumentate del 20 per cento.