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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579

Modificazione dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

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Testo in vigore dal:  15-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dai seguenti:
"È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA