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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579

Modificazione dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

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Testo in vigore dal: 15-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale
14  settembre  1931,  n.  1175,  modificato  dall'art. 11 del decreto
legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dai seguenti:
  "E'  tuttavia  consentito  di  protrarre,  non  oltre  il 30 giugno
dell'esercizio  successivo,  l'esecuzione  dei  suddetti adempimenti,
anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte.
  I  vari  termini  fissati  dai  successivi  articoli 277 e seguenti
decorrono dalla data di ciascuna deliberazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - SCELBA -
                                                            TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA