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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 1948, n. 261

Assetto della finanza delle Province e dei Comuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1968)
Testo in vigore dal:  1-5-1948

Art. 11


All'art. 276 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:
"È tuttavia consentito di protrarre l'esecuzione dei suddetti adempimenti alla data del trenta giugno dell'esercizio successivo. In tale ipotesi, dalla stessa data del trenta giugno decorrono i vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti".