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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1234

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-2-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I funzionari ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1959

GRONCHI SEGNI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA