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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
Testo in vigore dal:  6-3-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 41



Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire,
((a titolo gratuito,))
dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorità sanitaria.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2011, N. 4))
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(15)(19)

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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 23 febbraio 1950, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, sono aumentate 50 volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nei casi in cui la violazione riveste carattere di particolare gravità, alla pena pecuniaria, è aggiunta, la pena di detenzione fino a tre mesi".
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 13 marzo 1958, n. 282, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte".