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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
Testo in vigore dal: 21-11-1984
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per  l'interno,  per
la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 OTTOBRE 1984, N. 748)) 
                                                               ((29)) 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 19 ottobre 1984, n. 748 ha disposto (con l'art. 15, comma  1)
che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in  vigore
lo stesso giorno  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE".