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LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1234

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-2-1960
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  funzionari  ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge
15  ottobre  1925,  n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.
562,   contenente   norme   per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari,  hanno  facolta' di accedere liberamente, anche di notte, nei
locali   menzionati   nell'art.   95  del  regolamento  d'esecuzione,
approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per effettuare
il  prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti
ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1959

                               GRONCHI

                                              SEGNI - RUMOR - GONELLA
                                                 - TAVIANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA