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LEGGE 2 aprile 1958, n. 321

Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, è così modificata:
"È accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio è sospeso per i ripetenti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA