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LEGGE 2 aprile 1958, n. 321

Modifica all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1231, concernente esoneri delle tasse per gli allievi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici governativi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-4-1958
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  La formulazione  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello stato 22 settembre  1947,  numero  1231,  e'  cosi'
modificata: 
  "E' accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e
di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di  caduti
per la lotta di liberazione, ai figli  dei  mutilati  o  invalidi  di
guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri  di
guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra,
o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili. 
  Tale beneficio e' sospeso per i ripetenti". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 2 aprile 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                              ZOLI - MORO - ANDREOTTI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA