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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 settembre 1947, n. 1231

Aumenti alle vigenti tasse relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, ai Licei artistici governativi e nuove norme sugli esoneri dalle tasse stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1958)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958
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Art. 3

((È accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili.
Tale beneficio è sospeso per i ripetenti))
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