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LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
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Testo in vigore dal:  16-7-1964
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Art. 10


Gli assistenti che, alla scadenza del decimo anno di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.
Gli assistenti che partecipino alla sessione di esami di abilitazione alla libera, docenza in corrispondenza del decimo anno dalla nomina in ruolo, sono trattenuti in servizio oltre la fine dell'anno accademico in cui interviene la data di scadenza del decennio, qualora gli esami di abilitazione per la disciplina a cui prendono parte non siano stati espletati, con l'approvazione degli atti, entro la, fine dell'anno accademico medesimo. La eventuale cessazione, per mancato conseguimento della libera docenza, viene disposta dalla data di scadenza del decimo anno di servizio, salva l'irriperibilità degli assegni.
Sull'affinità ai sensi del presente articolo il Ministro decide, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli assistenti che, in base al presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza avere conseguita la libera docenza, restano assegnati alla terza classe di stipendio, conseguendo il passaggio alla seconda classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.
Gli assistenti ordinari, che abbiano conseguito la libera docenza, oltre il termine previsto dagli articoli 8 e 28-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di cessazione dall'ufficio, conseguiranno la seconda classe di stipendio con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.(1)
((4))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 26 gennaio 1962, n. 16 come modificata dalla L. 13 giugno 1964, n. 445, ha disposto (con l'art. 11) che "Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sostitutivo dell'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 349, deve interpretarsi nel senso che per sessione di esami di abilitazione alla libera docenza, corrispondente al decimo anno dalla nomina in ruolo, deve intendersi quella che è indetta nell'anno accademico in corso alla data di scadenza del decennio."