stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 marzo 1958, n. 349

Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-4-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale  assistente  addetto  alle  Facolta'  e  Scuole delle
Universita'  ed  Istituti  di  istruzione  universitaria  statali  si
distingue in:
    a)  assistenti  ordinari,  nominati  dal Ministro per la pubblica
istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
    b)  assistenti  incaricati, nominati dal Ministro per la pubblica
istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
    c)   assistenti   straordinari,   nominati   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita' o Istituto;
    d) assistenti volontari, nominati dal Rettore;
    e) lettori di lingue e letterature straniere e italiana.
  Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.