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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennità di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonché l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.
La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.