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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 821

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal:  15-9-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile di lire cinquemila, con le caratteristiche ed alle condizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.