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LEGGE 27 febbraio 1958, n. 162

Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 21-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  periodo  dal  1  luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi
previsti  dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e
160,  secondo  comma,  della  legge  18  ottobre  1951, n. 1128, sono
riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
  Sono  soppressi  dal  1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le
relative  quote  complementari,  di  cui al primo comma dell'art. 162
della  legge  18  ottobre  1951, n. 1128, e successive modificazioni,
nonche'  l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.
  La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della
legge  18  ottobre  1951,  n.  1128, e' commisurata, per l'anno 1955,
all'importo di una mensilita' dell'indennita' di carovita base fruita
alla data del 30 giugno 1955.